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Polizza del condominio e rottura “accidentale” di tubazioni
A seguito della rottura di una condotta dell’acqua posta al servizio del parco condominiale, alcuni immobili subiscono dei danni. Il condominio chiede alla propia Compagnia di assicurazione di essere tenuto indenne, ma quest’ultima eccepisce la validità della copertura assicurativa poiché ritiene che il danno non sia stato provocato da un fatto accidentale, come previsto dal contratto di assicurazione, bensì da una condotta omissiva dell’assicurato integrante un comportamento colposo significativo. Questa tesi della società assicuratrice, accolta in primo ed in secondo grado, viene riformata in sede di giudizio dalla Cassazione (sentenza numero 4799/2013, depositata il 26 febbraio 2013 allegata). Dopo avere esaminato il concetto di accidentalità (che esclude unicamente il dolo, ma nessun grado di colpa, salvo patto contrario) la Suprema Corte indica che la polizza non solo non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, ma prevede che tra i rischi espressamente coperti vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell’assicurato e anche i comportamenti dolosi delle persone delle quali questi debba rispondere.
Stesso incidente, sentenze diverse di due Tribunali. Per la Cassazione non va bene.
Incidente stradale: i protagonisti affermano uno la responsabilità dell’altro e si rivolgono a due diversi organi giurisdizionali (Tribunale di Napoli e Tribunale di Milano), entrambi competenti per territorio. Le due cause hanno quindi vita autonoma e sfociano, entrambe, in sentenze di appello che, però, forniscono una diversa ricostruzione dei fatti e, conseguentemente, un diverso accertamento delle responsabilità. Si meraviglia la Corte di Cassazione di ciò (che nella pratica capita però spesso) e dopo avere esaminato i fatti, afferma che la sentenza della Corte di Appello di Milano, vista una ricostruzione dei fatti «diversa quanto infondata sotto il profilo logico giuridico», debba essere cassata, con rinvio alla medesima Corte affinché assuma le statuizioni risarcitorie alla luce della decisione della Corte d’Appello di Napoli. Con tutte le perplessità del caso, in quanto, l’art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce in alcun modo alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, ma consente, invece, il solo controllo – sotto il profilo logico formale e della conformità a diritto – di valutare le decisioni prese dal Giudice di appello.
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