|
Accedi all'area riservata
News
Impianto d’allarme furto non funzionante – responsabilità del fornitore e installatore
Una gioielleria subisce un furto e l’impianto d’allarme installato non scatta né invia l’avviso automatico per avvertire la polizia dell’intrusione. Il proprietario dell’esercizio chiede i danni alla società che aveva installato l’allarme antifurto in negozio ed in primo grado la domanda veniva accolta. I Giudici d’appello, invece, riformano la sentenza poichè non è stata data prova sufficiente che il furto non si sarebbe consumato in caso di corretto funzionamento dell’allarme (prova diabolica). La Cassazione, cui il gioielliere si è rivolto, cassa la sentenza della Corte d’Appello (nella sentenza del 10 aprile 2012 allegata), ritenendo “… che, se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo (sicché la sua potenziale utilità allo scopo può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c.), la Corte d'appello avrebbe dovuto specificamente spiegare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto”, con onere della prova quindi non più a carico del gioielliere.
Alunno che subisce un infortunio durante una gita scolastica - chi ne risponde.
Una ragazzina di 16 anni, dopo aver fumato uno spinello con i suoi compagni in gita scolastica, scavalca un balcone precipitando dalla terrazza di un albergo riportando gravissime ferite con conseguente invalidità totale. I Giudici territoriali non riconoscevano alcuna responsabilità in capo all'albergatore, all'istituto scolastico ed all'insegnante che accompagnava i ragazzi in gita; la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2012, n. 1769 non la pensa nella stessa maniera, con motivazioni che possono anche essere discutibili. I Giudici, infatti, in merito alla presunta responsabilità a. dell'albergatore, rilevano la facile accessibilità dalla camera della vittima al solaio, dalla carenza di segnalazioni e di illuminazione e non il fatto che l’accesso sia dovuto ad una condotta volontaria della vittima (che aveva anche fumato uno spinello); b. dei maestri e dei precettori che, per superare la presunzione di responsabilità che la legge pone a loro carico, devono dimostrare di avere adottato tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di eventi dannosi; c. delI’Istituto scolastico, soggetto ad un obbligo di diligenza preventivo, consistente, in caso di gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non presentino né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni.
Liberi Professionisti
L’importanza di una tutela completa della propria professionalità lavorativa.
Aziende
Tutte le nostre proposte per assicurare e tutelare al meglio la tua azienda.
Commercianti
Tuteliamo la tua attività come se fosse la nostra.
Orari: da lunedì a venerdì
mattina: 9.00 - 12.30 / pomeriggio: 14.30 - 18.30
Carpita S.r.l. - iscriz. Isvap num. A000147779 del 10/04/2007 - P.Iva 12299210158
©2009 Carpita S.r.l. Tutti i diritti riservati - Credits - L'accesso e l'utilizzo di questo sito web è soggetto alle seguenti condizioni
|