L’assicurazione del medico libero professionista non copre anche le attività in regime di servizio sanitario convenzionato
Un medico, condannato al risarcimento per un intervento chirurgico, chiedeva al giudice la manleva alla Compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato un contratto per la RC professionale.
L’assicuratore contestava la validità della copertura assicurativa, in quanto l’attività assicurata era inerente ai soli rischi inerenti all’attività libero professionale mentre l’intervento che aveva causato i danni lamentati era di carattere terapeutico ed era stato eseguito in regime di servizio sanitario convenzionato.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda di manleva chiesta dal medico e la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
Il medico ricorre per Cassazione contestando l’arbitrarietà della qualificazione dell’atto medico come non di carattere estetico e la corretta interpretazione del contratto assicurativo, in quanto la descrizione del rischio assicurato (chirurgo esercente la chirurgia estetica) estendeva – e non limitava – la tipologia degli interventi chirurgici dovunque prestati.
Non è stato giudicato così dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha indicato che, se l’assicurazione stipulata dal medico è limitata ai rischi derivanti da attività libero professionale, non sono coperti i danni derivanti da attività eseguita in regime di servizio sanitario convenzionato.
Polizze infortuni stipulate dal datore di lavoro ai propri dipendenti e retribuzioni imponibile Inps
Non è la prima volta che l’Inps ci prova, ma la Cassazione conferma la precedente impostazione.
Un Istituto di credito stipulava con una Compagnia di assicurazioni alcune polizze infortuni per i propri dipendenti a copertura dei rischi professionali. L’Inps chiedeva che gli importi dei premi assicurativi versati fossero sottoposti a contribuzione. Il Giudice di 1^ grado e la Corte di Appello davano ragione all’Inps condannando il datore di lavoro al pagamento dei contributi.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 24603 del 22 novembre 2011 allegata, rimarca invece che: … " non rientrano invece nella retribuzione imponibile i premi pagati dal datore di lavoro per l'Assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia verificatisi a causa od in occasione dell'attività lavorativa) perché in tal caso il pagamento del premio non costituisce un'integrazione della retribuzione, ma è diretto a soddisfare un'obiettiva esigenza del datare di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex a.rt. 2087 cod. civ. o per il fatto dei propri dipendenti sia che l'Assicurazione volontaria integri quella obbligatoria presso l'Inail, sia che copra un rischio professionale (quale quello dei dirigenti d'azienda) per il quale non sia prevista alcuna tutela assicurativa obbligatoria.
Polizza stipulata dopo il verificarsi del sinistro. Inesistenza della garanzia anche per la copertura obbligatoria della RCA
Viene stipulato un contratto assicurativo per la r.c.a successivamente all'incidente, con decorrenza della garanzia retrodatata, con la conseguenza che, stante questa pattizia retrodatazione, risultava coperto anche l'incidente per cui è causa.
Non è dello stesso parere la Corte di Cassazione che, con la sentenza del 30 giugno 2011, n. 14410 allegata, indica che: la disposizione del comma 2 dell'art. 18 della l. 24 dicembre 1969 n. 990, che nega all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto, quale quella di nullità per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato.
- risparmio sulle plusvalenze con tassazione all’11% ( anziché al 12,50% )
- risparmio sulle imposte al termine dall’8% al 34% ( secondo aliquota Irpef del proprio reddito )
- risparmio sul contributo datoriale in aggiunta ( contributo netto e non lordo )
- deducibilità fiscale del proprio contributo facoltativo ( quando è presente il “c” datoriale )
- gravato del solo costo di adesione iniziale pari a 51,64 € ( diminuisce se in forma collettiva )
- nessun costo per i versamenti successivi
- possibilità di liquidazione in caso di dimissioni ( se adesione con accordo plurisoggettivo )
- possibilità di acconti per prima casa ( dopo 8 anni al 70% )
- possibilità di acconto al 30% dopo 8 anni e per qualunque causa
- possibilità di acconto immediato al 70% in caso di malattia grave
Tutela patrimoniale degli acquirenti per immobili da costruire. Non sempre si è tutelati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5749 allegata, affronta, per la prima volta, il problema della tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, introdotta dal DLgs n. 122/2005.
Il caso prende origine da una ipotesi alquanto frequente nella pratica commerciale: la permuta di un suolo edificatorio in cambio di alcuni immobili che saranno realizzati sullo stesso terreno.
A parte le pronunce dei vari gradi dei tribunali per una questione sorta tra le parti, la Cassazione evidenzia come la speciale normativa in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire opera solo a condizione che, in data antecedente al contratto, sia stato richiesto il permesso di costruire.
Poiché in questo caso il costruttore non aveva ancora presentato la richiesta per l'ottenimento del permesso di costruire (ma non poteva essere diversamente trattandosi della permuta di un suolo edificatorio contro immobili a costruirsi su di esso) - gli acquirenti degli appartamenti non possono invocare, a proprio favore, le speciali garanzie previste dal richiamato D.Lgs. n. 122/2005, evidenziando il punto critico del sistema.
In vigore il nuovo esame per ottenere il patentino per motorini e minivetture
A partire dal 1° aprile 2011, per guidare motorini e minivetture (quadricicli leggeri) si dovrà superare anche un esame con prova pratica di guida, oltre a quello teorico già previsto.
Lo stabilisce il D.M. 23 marzo 2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2011, n. 73 ed allegato) emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il 28 marzo 2011, inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato una circolare che individua una casistica delle diverse situazioni.
Dopo il superamento della prova teorica, al candidato è rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore, al fine di conseguire un’idonea formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica. Quest’ultima non può essere sostenuta prima di un mese dal rilascio dell’autorizzazione; l’autorizzazione è valida per sei mesi, durante i quali è possibile sostenere la prova pratica al massimo due volte. In caso di secondo esito negativo, l’esaminatore ritira l’autorizzazione.
Durante le esercitazioni alla guida il candidato deve avere con sé l’autorizzazione ed un documento di riconoscimento.
Per i ciclomotori a due ruote è consentito esercitarsi in luoghi poco frequentati; se il mezzo è un ciclomotore a tre ruote o un quadriciclo leggero deve essere accompagnato da una persona, con funzioni di istruttore, di età non superiore a 65 anni e titolare di patente B da non meno di dieci anni. L’istruttore deve vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente in caso di necessità.
Interessante sentenza della Cassazione (n. 5537 del 9 marzo 2011 allegata) che, oltre a precisazioni nell’ambito del danno non patrimoniale ponendo distinzioni fra pregiudizio “morale”, “biologico” e da “perdita parentale” in seguito al concetto di danno non patrimoniale espresso dalla Cassazione S.U. n.26972 del novembre 2008), si esprime nel caso di una polizza RCA trasferita su di un altro veicolo, rimanendo però a bordo del primo comunque esposto il contrassegno.
Scrivono i Giudici: “Deve ritenersi che ove il contratto assicurativo sia stato trasferito su un veicolo diverso da quello in relazione al quale era sorto, la permanenza su quest'ultimo del contrassegno di assicurazione (che è cosa diversa dal certificato di assicurazione – vedere Cass. n. 5834 del 1993) non può determinare, di per sé la responsabilità della compagnia che quel contrassegno abbia emesso, quando sia stata raggiunta la prova che alla presenza di tale contrassegno non faccia riscontro l'esistenza di un rapporto di assicurazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio della prevalenza delle risultanze del contrassegno assicurativo trova applicazione solo nei rapporti tra assicuratore e danneggiato e non già nei rapporti tra il primo e l'assicurato (Cass. 24 aprile 2001 n. 6026, 17 luglio 2009 n. 16726; Cass- penale sez.IV, 23 ottobre 2009, 1823).
Quanto sia importante ricordare ai clienti che stipulano una polizza contro il furto di farsi rilasciare una dichiarazione che i vetri acquistati siano antisfondamento ce lo ricordano i Giudici di Cassazione con la sentenza del 24 novembre 2010, n. 23825 allegata.
«Non si preoccupi: sono antisfondamento». Questa la dichiarazione del fornitore al proprietario del bar quando sono stati installati i vetri. Dopo il furto si scopre invece che i cristalli montati erano, genericamente, “di sicurezza”.
In questo caso il venditore, tuttavia, è stato costretto a risarcire l’acquirente del danno subito perché “inchiodato” da un teste che conferma di aver sentito le rassicurazioni fornite al cliente in sede di montaggio. Dichiarazione ritenuta valida dai Giudici.
Però non sempre possono esservi testimoni: meglio la dichiarazione scritta del fornitore della corrispondenza dei vetri antisfondamento, che consente al danneggiato di richiedere l’intero importo del danno o parte dello stesso qualora l’assicuratore applichi uno scoperto per la non corrispondenza dei mezzi di chiusura dichiarati in polizza.
Chi incarica l'artigiano abusivo di fare lavori, in caso di infortunio risponde dei danni che egli può subire.
Condannato penalmente il committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione per aver cagionato con colpa la morte del prestatore d’opera, visto che i lavori venivano eseguiti in assenza delle norme di sicurezza previste dalla legge sugli infortuni sul lavoro.
Questa la decisione della Cassazione Penale sezione quarta con la sentenza del 1 dicembre 2010, n. 42465 allegata.
Chiunque ordini lavori deve imporre l’osservanza delle norme di sicurezza e deve scongiurare ogni rischio per il lavoratore la cui condotta omissiva non può essere considerata quale unica causa dell’eventuale infortunio. Nel caso considerato, il committente aveva anche commesso il grave errore di non verificarne preventivamente l’effettiva professionalità della persona incaricata.
I giudici hanno affermato che la prova della assenza di verifica di idoneità professionale del lavoratore autonomo scelto, deriva dai lavori in economia da eseguire, dall’utilizzo di un lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale (artigianato o camera di commercio) e dalla mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico. Quindi, si configura errata la tesi in diritto secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d’opera) il lavoratore autonomo sia comunque l’unico responsabile della sua sicurezza.
Per completezza d’informazione si ricorda che l’inosservanza di queste norme legittima il danneggiato non solo a costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale, ma anche ad agire in sede civile per il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2087 cc.
Non può quandi invocare il caso fortuito (ex articolo 1693 c.c.) ma deve dimostrare, se vuole andaren esente da responsabilita', di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per la puntuale esecuzione del servizio. La valutazione è fatta in base al parametro della diligenza specifica indicato dall'art. 1176 comma 2 Cc(Cassazione 2409/06; 1823/03; 4236/01; 7293/96).
Ed in questo caso l'assicurazione non copre la colpa grave dell'autista nè operano i limiti posti alla responsabilità dell'azienda dalla legge 450/85 8modificata dalla 162/93).
SestoSenso non è un prodotto Auto tradizionale che si limita a rimborsare il Cliente dopo che il danno si è verificato perché, oltre a prevenirlo e a limitarne le conseguenze, può salvare la vita di conducente e passeggeri nelle situazioni più critiche.
Tutto questo è possibile grazie ai servizi di “Assistenza Satellitare” forniti dall’impianto Allianz Box MT - il quale va installato sull’auto del Cliente – che valorizzano le coperture assicurative della garanzia "Assistenza Auto" di SestoSenso.
Appositamente creato per i nostri Clienti, Allianz Box MT prevede servizi satellitari avanzati, tra cui:
-localizzatore GPS - per individuare automaticamente la posizione dell’auto in caso di necessità
-telefono GSM - per comunicare in viva voce con la Centrale Operativa 24 ore su 24
-sensori di emergenza - per inviare alla Centrale Operativa un allarme automatico in caso di tentativo di furto o di impatto violento
I principali benefici per il Cliente derivanti da queste funzioni sono:
-Assistenza automatica in caso di incidente e invio immediato dei soccorsi
In caso di urto violento (superiore a 2,05 g) SestoSenso comunica automaticamente la posizione del veicolo alla Centrale Operativa. Il Cliente viene immediatamente contattato tramite il sistema vivavoce e, se lo richiede o non risponde perché impossibilitato, vengono inviati i soccorsi. La tempestività può essere fondamentale in questi casi
-Assistenza immediata con localizzazione del veicolo
In caso di guasto o imprevisto (ad esempio, foratura, batteria scarica o esaurimento del carburante), al Cliente basta premere un pulsante per essere localizzato dalla Centrale Operativa e ricevere immediatamente soccorso stradale gratuito, ovunque si trovi e a qualsiasi ora.
-Antifurto satellitare di ultima generazione
Grazie a speciali sensori, SestoSenso identifica ogni spostamento non autorizzato del veicolo. In caso di furto la Centrale Operativa avvisa immediatamente il Cliente e assiste le Autorità facilitando le operazioni di recupero, grazie alla localizzazione satellitare.
-Avviso e report di superamento della velocità
Un genitore probabilmente non è mai del tutto tranquillo quando il figlio neopatentato si mette alla guida e, a volte, le raccomandazioni non bastano, il genitore vuole sapere come si comporta suo figlio alla guida, ad esempio, se corre troppo quando gli presta l’auto.
Con SestoSenso il Cliente può attivare un servizio che gli consente di ricevere un sms, o un’e-mail, che lo avvisa se il figlio ha superato una soglia di velocità massima da lui stabilita. E’ sufficiente entrare nel portale web dedicato ai Clienti Allianz, inserire la password che riceverà a casa, impostare il servizio ed attivarlo.
Sempre all’interno del portale potrà controllare tutte le volte che il veicolo ha superato le soglie da lui impostate, nella sezione “Report superamento velocità”.
Il Cliente avrà a disposizione 5 sms o e-mail di avviso per ogni annualità assicurativa, mentre il Report di superamento della velocità sarà sempre consultabile.
Per dettagli sul funzionamento di questo servizio vi rimandiamo al manuale dedicato reperibile presso il portale delle Agenzie, nella sezione dedicata a SestoSenso.
-Consulenza telefonica medico/pediatrica
In caso di bisogno, premendo il pulsante, gli occupanti dell’auto vengono messi in contatto con una guardia medica o un pediatra per un consulto telefonico.
-Trasmissione messaggi urgenti
In caso di necessità il Cliente potrà richiedere alla Centrale Operativa di trasmettere messaggi urgenti a persone in Italia, per suo conto.
-invio di una collaboratrice domestica professionale (colf, badante o baby-sitter) in caso di ricovero ospedaliero in seguito a incidente stradale;
-in caso di incidente, auto sostitutiva a disposizione del Cliente in base ai giorni di effettivo immobilizzo in officina, anziché alle ore di manodopera, se le riparazioni richiedono più di 8 ore di manodopera (in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici);
-la Società terrà a proprio carico - fino ad un massimo di 150 € - il costo di invio dell’officina mobile (anche per montaggio e smontaggio di catene da neve);
-priorità nella riparazione del veicolo se il Cliente accetta di far riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria convenzionata del circuito “Amica";
-in caso di traino del veicolo, auto sostitutiva di pari cilindrata e, in base alle necessità del Cliente (ad esempio, padre di famiglia), di tipo “familiare”, eventualmente munita di apposito seggiolino per bambini;
-su richiesta del Cliente, a seguito di traino del veicolo danneggiato, oltre a organizzare il pernottamento del Cliente e dei suoi passeggeri, la Centrale Operativa provvederà a fornire i recapiti di ristoranti, farmacie, negozi in zona;
-il soccorso stradale “aII risks".
La LOVIA TMC Temporanea Caso Morte è una polizza destinata, in particolare, alla copertura di premorienza “qualunque causa” volta a coprire un rischio finanziario a cui si è esposto il Cliente che intenda tutelare l’interesse economico della propria famiglia in caso di sottoscrizione di mutui, debiti o prestiti personali.
LOVIA TMC è la soluzione di assicurazione a “puro rischio” che prevede il pagamento al beneficiario (i) designato (i) in polizza, del capitale assicurato, che decresce in funzione della durata contrattuale, in caso di prematura scomparsa dell’Assicurato nel corso e per tutto il tempo contrattuale a condizione che sia in regola con il versamento dei premi annui, oppure che abbia scelto la soluzione a premio unico versato all’atto della sottoscrizione. Con questa soluzione il capitale decresce di un importo costante ogni anno o, a scelta del cliente, alla scadenza di ogni mese, trimestre, quadrimestre o semestre, fino a risultare, nell’ultimo anno di copertura, pari all’importo del capitale iniziale diviso la durata.
LOVIA TMC Temporanea Caso Morte a capitale decrescente si può sottoscrivere sia nelle versioni a premio annuo, cioè con il versamento di un premio annuo costante nel tempo, eventualmente frazionabile, per tutta la durata contrattuale, sia a premio unico, cioè con il versamento in unica soluzione, valido per tutta la durata contrattuale, all’atto della sottoscrizione.
LOVIA TMC risulta particolarmente conveniente per aver adottato le tavole demografiche più aggiornate.
LOVIA TMC è di semplice sottoscrizione grazie alla tariffa indistinta non fumatori/fumatori moderati, e per l’assenza di visita medica per capitali assicurati pari o inferiori a 200.000 euro.
LOVIA TMC ha una durata contrattuale compresa da 1 fino a 30 anni, mentre l’età a scadenza può arrivare fino a 80 anni.
LOVIA TMC - VANTAGGI FISCALI E NORMATIVI. L’attuale normativa fiscale consente al Contraente di detrarre i costi relativi alla copertura temporanea caso morte nella misura del 19% applicata su un versamento annuo minimo di 1.291,14 euro. Inoltre, il capitale liquidato ai beneficiari non è soggetto ad alcuna tassazione né ad eventuali aliquote successorie in quanto escluso dai beni rientranti nell’asse ereditario.
Nella sentenza allegata due principi importanti enunciati dalla Corte di Cassazione:
- nell'ipotesi in cui un cliente consegna le chiavi della macchina al vetturiere dell'albergo dove alloggia, con la consegna, che integra l'affidamento del veicolo, si perfeziona l'ordinario contratto di deposito, che non necessita di un previo scambio espresso dei consensi e che comporta la piena responsabilità dell’albergatore per l’intero danno subito;
- soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata, per cui l'obbligo di custodia esplica i suoi effetti unicamente nei confronti del depositante, cui deve essere fatta la restituzione della cosa depositata; ed allo stesso spetta, in difetto di restituzione, il risarcimento dei danni (cassa la decisione della Corte di Appelo).
Novità importanti sono state apportate al codice della strada dalla legge 210 del 29 luglio 2010. Elenchiamo una sintetica mappa delle misure di intervento più significative, allegando invece in forma dettagliata tutte le modifiche fatte ai precedenti articoli del codice.
- Le società autostradali potranno portare i limiti di velocità a 150 km/h nei tratti a tre corsie, in presenza del tutor (fermo il “vecchio” limite dei 130 km).
- I locali non potranno vendere alcolici dopo le 3 di notte e sulle autostrade non potranno essere venduti superalcolici dopo le 22.
- La targa non segue più il veicolo ma il suo proprietario, che la conserva in caso di trasferimento della proprietà o di altro mutamento del titolo.
- Tolleranza zero per l’alcool - il limite di 0,5 g per litro di sangue si azzera per alcune categorie di automobilisti, quali neopatentati, conducenti con meno di 21 anni, per chi ha la patente da meno di 3 anni, per i conducenti di professione o conducenti di autoveicoli con patente C,D, oppure E.
- Per i titolari di patente da meno di un anno, è stato elevato il limite della potenza specifica da 50 kw/t a 55 kw/t e di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).
- Decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h e per le officine che truccano i motocicli.
- Obbligatorio l'uso delle cinture sulle minicar.
- Dall’anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale.
- Licenziamento per giusta causa se la revoca della patente è disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool.
- I motocicli (con o senza sidecar), i tricicli e i quadricicli potranno essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
- Divieto di intestazioni fittizie dei veicoli.
- Foglio rosa a 17 anni, con accompagnatore titolare di patente B da almeno 10 anni, dei giovani di diciassette anni in possesso di patentino.
- Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori con una lezione teorica volta all’acquisizione di elementari conoscenze di funzionamento dei ciclomotori ed una prova pratica di guida del ciclomotore.
- Rinnovo della patente non più con il tagliando adesivo da apporre sulla patente in caso di rinnovo, ma con un duplicato che sostituisce la patente scaduta.
- Rimodulata la tabella dei punteggi per la patente, in particolare, per le violazioni dei limiti di velocità
- Ritoccate in aumento le sanzioni per superamento dei limiti massimi di velocità oltre i 40 e 60 km/h.
- Fuori dei centri abitati chi circola di notte in bicicletta è tenuto ad indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
- Scende da 150 a 90 giorni il termine entro il quale devono essere notificate le violazioni, in mancanza di contestazione immediata. Inoltre è prevista la possibilità di rateazione delle sanzioni pecuniarie.
I Giudici della Cassazione (nella sentenza del 22 luglio 2010, n. 17216 allegata) hanno ribaltato la decisione della Corte d’appello che escludeva il risarcimento sul fatto che esiste «un margine di rischio ineliminabile» che chi frequenta un maneggio «accetta preventivamente».
Quando a montare in sella è un principiante o un giovanissimo, l’equitazione va qualificata «attività pericolosa» ex articolo 2050 ,c.c. perché il cliente non è in grado di tenere a bada il cavallo ed è quindi il gestore a dovere dimostrare di avere adottato tutte le misure di sicurezza idonee a evitare il danno.
Nel caso invece di clienti/cavallerizzi più esperti, spetta al proprietario - o all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno, in funzione dei singolo casi - fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che la lesione è stata causata da un evento fortuito.
Come inquadrare l'assicurazione del fabbricato in ambito condominiale? Si tratta di una questione a prima vista teorica che però ha importanti ricadute pratiche, dal momento che l'assicurazione globale del fabbricato rappresenta una fattispecie peculiare in ambito condominiale. Nonostante la si ritenga, a torto, un'assicurazione a copertura dei danni, la "globale fabbricati" rappresenta, pur con le dovute peculiarità del caso, una polizza per la responsabilità civile. La finalità della polizza, infatti, è quella di garantire il patrimonio dei condòmini che possano essere chiamati a rispondere per danni causati da mancata custodia di parti comuni del caseggiato o di parti private (ad esempio tubature che perdono o intonaci dei balconi che si staccano).
L'amministratore, pertanto, procede alla stipula per conto dei condòmini, collettivamente, per quanto concerne le parti comuni, e singolarmente, per quanto concerne le parti private;i due profili danno luogo al termine "globale". Proprio questa tipologia di assicurazione (responsabilità civile) ha introdotto un recente indirizzo della Cassazione in materia.
La Suprema corte (da ultimo Sentenza 15872/2010) ha stabilito (rifacendosi alla precedente 8233/07) che la stipulazione dell'assicurazione del caseggiato non rientra tra gli atti conservativi dell'amministratore, per i quali non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea, non rientrando nel novero degli atti materiali (rifacimento urgente di tetti, muri portanti eccetera) o di quelli giudiziari (azioni contro comportamenti illeciti).
Serve la delibera assembleare, dunque. La Cassazione, peraltro, lascia uno spiraglio a favore dell'assicuratore con il quale l'amministratore abbia stipulato un contratto, consentendo la ratifica da parte dell'assemblea che approva i rendiconto. La Cassazione, infatti, ha affermato che la ratifica può essere anche tacita, per cui non è neppure necessario uno specifico argomento all'ordine del giorno.
A entrambe le pronunce della Cassazione, però, si potrebbe obiettare che, se la stipula del contratto assicurativo non rientra tra le competenze dell'amministratore in quanto non tutela le parti comuni bensì il patrimonio dei singoli condomini, allora anche l'eventuale delibera esulerebbe dai poteri dell'assemblea in quanto non rientrerebbe tra i poteri previsti dall'articolo 1135 del Codice civile con conseguente nullità del provvedimento. La normativa del condominio, infatti, limita l'attività dell'amministratore e dell'assemblea alla gestione delle parti comuni, con esclusione di ogni competenza sui patrimoni singoli.
Se il rischio non è stato correttamente rappresentato, la Compagnia può respingere il danno.
Se esistono dichiarazioni inesatte nella rappresentazione del rischio fatte all’assicuratore, la Compagnia può negare l’indennizzo.
Ciò anche:
a. se la Compagnia era venuta a conoscenza di dette dichiarazioni, ma il sinistro si è verificato prima che sia decorso il termine previsto dal’art. 1892 del c.c. (tre mesi) per la contestazione e la richiesta di annullamento del contratto;
b. se dette dichiarazioni non veritiere non hanno inciso con la dinamica con cui si è verificato il sinistro.
E se il contratto vincola l’operatività della garanzia all’adozione di misure di sicurezza il giudice non può decidere diversamente: le clausole che collegano la copertura alle misure di difesa del bene assicurato servono a individuare il rischio dell’assicuratore, non a limitarne la responsabilità.
Lo precisa la sentenza n.10194 del 28 aprile 2010 allegata.
Nella sentenza n. 1688 del 27 gennaio 2010 (allegata) hanno infatti sentenziato:
sul rimborso dell’IVA
“Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”;
per il fermo tecnico:
“con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato”.
Interessante sentenza della Cassazione (21 gennaio 2010, n. 997 allegata) in caso di sinistro stradale riguardante le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale di infortunistica stradale e di avvocato.
Una signora riportava danni in un incidente stradale e si rivolgeva a uno studio di consulenza di infortunistica per essere risarcita. Poiché l'assicurazione dell'altro automobilista resisteva, la donna chiedeva di essere soddisfatta dei suoi diritti di fronte al giudice di pace il quale, riconoscendo le responsabilità della controparte, negava però il rimborso dell'assistenza infortunistica pagata dalla donna prima del giudizio. Contro questa decisione viene fatto ricorso al tribunale di Venezia, ma ancora una volta senza successo; veniva chiesto quindi il ricorso in Cassazione.
Ed i Giudici della Cassazione hanno ribaltato la decisione precedente affermando:
1. «in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento».
2. «il danneggiato in un incidente stradale ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria, della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali».
L'art. 189 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), dopo avere stabilito al primo comma che la persona, in caso d'incidente, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che abbiano subito danni, prescrive anche al successivo comma 4 che, in ogni caso, i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, i dati del veicolo e gli estremi della copertura assicurativa alle persone danneggiate.
Non è sufficiente per l'automobilista, perciò, lasciare il biglietto da visita.
L'osservanza dell'obbligo di fermarsi, quindi, necessariamente implica una sosta sul luogo dell'incidente tale da consentire al conducente di rendersi conto delle condizioni fisiche di chi ha riportato danni alla persona e di prestare il soccorso necessario, nonché di consentire la sua identificazione e quant'altro necessario ai fini dalla ricostruzione delle modalità dell'incidente.
Pertanto, l'automobilista che non adempia a questi obblighi, ma consegni unicamente il biglietto da visita, è sanzionato per l'inottemperanza alla prescrizione del comma 4 dell'art.189 di fornire le generalità e le altre informazioni utili alle persone danneggiate.
Si arriva così al giudizio in cassazione, e la Suprema Corte ancora una volta (con la sentenza del 30 marzo 2010, n. 7766 allegata), dichiarava valida la garanzia assicurativa stabilendo ancora una volta che:
“la clausola n. 7 delle condizioni generali di polizza, prevedente la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti "accidentali", deve essere interpretata nel senso che essa si riferisca alla condotta colposa in contrapposizione a quella dolosa, dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”.
Alleghiamo in calce al documento allegato, altre 22 massime di giurisprudenza inerenti il fatto accidentale nella polizza R.C.T.
1) come nella fase di progettazione, di esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, ci si debba attenere alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/1994 [ora art. 15 D.Lgs. n. 81/2008] che detta misure generali per la tutela e la sicurezza dei lavoratori [v. ora art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008] ed a quelle dell'art. 6 D.Lgs. n. 494/1996 [ora art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008], dove è previsto che la eventuale designazione di un responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 626/1994.
2) che il committente, all'atto dell'affidamento dell'incarico, verifichi la idoneità tecnica dell'appaltatore, richiedendo l'esibizione di documenti attestanti l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato” [v. ora art. 90, comma 9, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008], altrimenti “in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati”, e che “la violazione di tale disposizione configura a carico del committente un'ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo".
In buona sostanza, avere affidato a terzi i lavori da effettuare e avere incaricato il responsabile dei lavori non sempre esime il committente dalla responsabilità per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’appaltatore.
A fronte di detto principio, superando un precedente orientamento giurisprudenziale, ha condannato l’Azienda a pagare € 15.000,00 a ciascuno dei tre sindacati che si erano costituiti parte civile “dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa (infortuni sul lavoro n.d.r.) nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta”.
E la copertura assicurativa?
Certamente questa tipologia di danni non possono essere coperti nella R.C.O., in quanto si parla di danni cagionati ai prestatori di lavoro.
Dovrebbero rientrare nella R.C.T., in quanto i Sindacati sono sicuramente terzi: rimane da considerare la dizione “per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” ed il fatto che il danno previsto dalla Suprema Corte rappresenta una specie di “danno all’immagine” subito indirettamente. Naturalmente la risposta può essere data unicamente dalle Compagnie, in quanto sono loro a potere interpretare la portata delle garanzie assicurative prestate.
Rimane il fatto che, a seguito di questa decisione, i danni da R.C.O. peggioreranno la R.C.T. per gli Assicuratori, in quanto sicuramente i Sindacati continueranno a costituirsi parte civile per gli infortuni sul lavoro, visto l’esito della sentenza.
A chi segue le normative sugli infortuni sul lavoro, consigliamo la lettura di tutto il dispositivo della sentenza allegata, in quanto vengono prese in esame diverse problematiche, quali la delega per la sicurezza, la validità dell’offerta risarcitoria fatta dalla Compagnia, la tutela degli interessi collettivi ed altre.
In allegato testo integrale della sentenza.
Un ragazzo subisce danni per la rottura della forcella della bicicletta. I genitori chiedono il risarcimento dei danni subiti dal figlio. Il venditore invoca il termine di otto giorni di cui all'art. 1495 c.c. dichiarando che detto termine era oramai trascorso per la denuncia del difetto.
La Corte di appello non accoglie inoltre l'azione extracontrattuale proposta dal danneggiato ai sensi del d.P.R. n. 224 del 1998, sia nei confronti del produttore (in considerazione del difetto di prova), sia nei confronti del venditore, in quanto quest’ultima avrebbe potuto configurarsi solo nel caso di omessa comunicazione da parte dello stesso venditore dell'identità e del domicilio del costruttore.
Non la pensa così la Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza n. 13432 del 1^ giugno (allegata) prende l’occasione per chiarire che:
la tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi configura in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto;
spetta al fornitore l'onere di dimostrare la qualità del soggetto indicato come produttore; nell’ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato, in base all’art. 4 del d.P.R. n. 224 del 1988 (disciplina oggi prevista dall’art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve essere assolto, comunque, “in limine litis” e in modo effettivo, anche in assenza della preventiva richiesta che la norma anzidetta pone a carico del consumatore.
la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224 del 1988 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall'ordinamento in favore di colui che patisca in danno ingiusto; la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt.13 e 14 dello stesso d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale.
In allegato testo integrale della sentenza.
Il professionista, infatti, è tenuto a operare in favore del cliente sulla base della procura rilasciata per iniziare la causa anche se rilasciata anni prima.La Suprema Corte (nella sentenza n. 24544 del 20 novembre 2009 allegata) ha inoltre precisato:
“Per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (1176, 2° comma e 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”.
La Suprema Corte (con la sentenza n. 36869 del 22-09-2009 allegata) precisa:
1) come nella fase di progettazione, di esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, ci si debba attenere alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/1994 [ora art. 15 D.Lgs. n. 81/2008] che detta misure generali per la tutela e la sicurezza dei lavoratori [v. ora art. 90, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008] ed a quelle dell'art. 6 D.Lgs. n. 494/1996 [ora art. 93, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008], dove è previsto che la eventuale designazione di un responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 626/1994.
2) che il committente, all'atto dell'affidamento dell'incarico, verifichi la idoneità tecnica dell'appaltatore, richiedendo l'esibizione di documenti attestanti l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato” [v. ora art. 90, comma 9, lettera a, D.Lgs. n. 81/2008], altrimenti “in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di appalto di lavori di ristrutturazione edilizia il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati”, e che “la violazione di tale disposizione configura a carico del committente un'ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo".
In buona sostanza, avere affidato a terzi i lavori da effettuare e avere incaricato il responsabile dei lavori non sempre esime il committente dalla responsabilità per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’appaltatore.
Il danneggiato cita in giudizio sia il danneggiante che la Compagnia per la RCA ottenendo dal Tribunale di primo grado la condanna dei convenuti in solido tra loro.
La Compagnia corrisponde ai danneggiati il massimale di legge oltre gli interessi e le spese del giudizio ed allega in giudizio l’atto di transazione e quietanza.
La Corte di appello dichiara “cessata la materia del contendere tra le parti”, chiudendo l’intero giudizio in quanto i Giudici ritengono che con l’atto prodotto in giudizio il danneggiato avesse rinunciato a qualunque azione nei confronti della Compagnia “e nei confronti di chiunque eventualmente responsabile del sinistro o coobbligato”.
La terza sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza 30 ottobre 2009, n. 23061 (in allegato al presente documento), si pronuncia in maniera diversa sugli effetti della transazione stipulata tra danneggiato e l’impresa di assicurazione rispetto al responsabile del danno, dichiarano che l’accordo transattivo “non può che riguardare i limiti del massimale e non la parte di debito non caratterizzato da vincolo di solidarietà”.
Questa solidarietà non si riferisce infatti “alla intera obbligazione risarcitoria ma [è] circoscritta a una sola parte di tale obbligazione, quella corrispondente al massimale di polizza, oltre la quale sussiste, per il residuo danno, soltanto la responsabilità illimitata del danneggiante”.
In definitiva, tra la Compagnia ed il danneggiante, infine, esiste un vincolo di solidarietà a favore del danneggiato soltanto entro il massimale di polizza, mentre per la parte di risarcimento del danno oltre il massimale esiste soltanto un solo obbligato e, cioè, il danneggiante.
Cassazione - sezione lavoro - sentenza 23 Settembre-28 Ottobre 2009 , n. 22818
Un proprietario di casa (82 anni) commissiona il rifacimento del tetto ad un operaio (dipendente in mobilità di una impresa) che, durante i lavori, perde la vita.
Sottoscrizione a premi pro Casa delle Suore
Estrazione del 20 Settembre 2009
Alleghiamo elenco premi estratti e relativi biglietti vincenti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18912 del 31 agosto 2009 allegata, respingendo il ricorso di un consulente del lavoro che chiedeva di essere tenuto indenne dall'assicurazione per i danni provocati a un cliente con un contratto di locazione giudicato nullo, aderendo così alla decisione presa dalla Corte d'appello di Firenze.
Pur non essendo esclusa, in linea di principio, la predisposizione di un contratto di locazione da parte del consulente, in quanto di tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva in favore di specifiche categorie di professionisti, questo atto “non rientra tuttavia né nelle attività tipiche previste per il consulente del lavoro né nella previsione contrattuale della polizza assicurativa”.
La Corte, praticamente, lo ha giudicato non un rischio escluso, ma un rischio non compreso nelle attività descritte in polizza.
Di seguito un breve commento per i commi degli articoli modificati o aggiunti: