Polizze Definitive Legge Merloni

Target: Persone fisiche e giuridiche
Fatturato: Fino a 500 milioni di Euro

Ambito di applicazione
Le polizze definitive ai sensi della legge Merloni vengono richieste dagli Enti Appaltanti nei seguenti casi:

  • lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
  • contratti di servizi e forniture.

Caratteristiche della polizza
In caso di aggiudicazione dell’appalto, la ditta appaltatrice deve presentare una garanzia, anche sotto forma di polizza fidejussoria, che garantisca all’ente appaltante la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto d’appalto.
Il massimale assicurato è pari al 10% dell’importo di aggiudicazione dei lavori.
Nell’ipotesi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la percentuale garantita è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20 %, l’aumento è di ulteriori 2 punti per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 30, L. 109/94 come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166). Il massimale viene ridotto del 50% in caso di imprese munite della certificazione di qualità ISO 9000 o della dichiarazione relativa alla presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema della qualità.

Scadenza e svincolo La polizza dev’essere emessa per una durata pari a quella prevista per l’esecuzione dei lavori con la definizione di eventuali proroghe.
Il premio va comunque incassato anticipatamente per la durata inizialmente stabilita.

A seguito delle modifiche apportate all’art. 30 della L. 109/94 dall’art. 4, comma 147 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, la garanzia si riduce progressivamente in base agli stati avanzamento lavori, risultanti dal relativo certificato, nel limite massimo del 75% del massimale iniziale di polizza.
Il residuo 25% dell’importo originariamente garantito si svincola alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
Ricordiamo che la L. 350/2003 prevede che la mancata riduzione del massimale entro quindici giorni dalla consegna alla compagnia della documentazione attestante lo stato avanzamento lavori costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai fini dello svincolo totale della garanzia, si deve inviare, in alternativa alla restituzione dell’originale di polizza con annotazione di svincolo o ad una dichiarazione liberatoria del Beneficiario, copia della seguente documentazione:

  • certificato di ultimazione lavori (lo svincolo viene inserito dopo 12 mesi dalla data indicata nel certificato);

oppure

  • certificato di collaudo provvisorio (la data di svincolo coincide con quella del certificato);

oppure

  • certificato di regolare esecuzione (la data di svincolo coincide con quella del certificato).

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