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L’assicurazione del medico libero professionista non copre anche le attività in regime di servizio sanitario convenzionato
Un medico, condannato al risarcimento per un intervento chirurgico, chiedeva al giudice la manleva alla Compagnia assicuratrice con cui aveva stipulato un contratto per la RC professionale.
L’assicuratore contestava la validità della copertura assicurativa, in quanto l’attività assicurata era inerente ai soli rischi inerenti all’attività libero professionale mentre l’intervento che aveva causato i danni lamentati era di carattere terapeutico ed era stato eseguito in regime di servizio sanitario convenzionato.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda di manleva chiesta dal medico e la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
Il medico ricorre per Cassazione contestando l’arbitrarietà della qualificazione dell’atto medico come non di carattere estetico e la corretta interpretazione del contratto assicurativo, in quanto la descrizione del rischio assicurato (chirurgo esercente la chirurgia estetica) estendeva – e non limitava – la tipologia degli interventi chirurgici dovunque prestati.
Non è stato giudicato così dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha indicato che, se l’assicurazione stipulata dal medico è limitata ai rischi derivanti da attività libero professionale, non sono coperti i danni derivanti da attività eseguita in regime di servizio sanitario convenzionato.
Polizze infortuni stipulate dal datore di lavoro ai propri dipendenti e retribuzioni imponibile Inps
Non è la prima volta che l’Inps ci prova, ma la Cassazione conferma la precedente impostazione.
Un Istituto di credito stipulava con una Compagnia di assicurazioni alcune polizze infortuni per i propri dipendenti a copertura dei rischi professionali. L’Inps chiedeva che gli importi dei premi assicurativi versati fossero sottoposti a contribuzione. Il Giudice di 1^ grado e la Corte di Appello davano ragione all’Inps condannando il datore di lavoro al pagamento dei contributi.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 24603 del 22 novembre 2011 allegata, rimarca invece che: … " non rientrano invece nella retribuzione imponibile i premi pagati dal datore di lavoro per l'Assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia verificatisi a causa od in occasione dell'attività lavorativa) perché in tal caso il pagamento del premio non costituisce un'integrazione della retribuzione, ma è diretto a soddisfare un'obiettiva esigenza del datare di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex a.rt. 2087 cod. civ. o per il fatto dei propri dipendenti sia che l'Assicurazione volontaria integri quella obbligatoria presso l'Inail, sia che copra un rischio professionale (quale quello dei dirigenti d'azienda) per il quale non sia prevista alcuna tutela assicurativa obbligatoria.
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